Ricorso avverso cartella esattoriale contributi previdenziali
Tribunale Ordinario di _____
Sezione Lavoro
Ricorso in opposizione a Cartella Esattoriale
Per
i Sigg.ri______________ , in proprio e nella qualità di eredi del Sig. __________, residenti in ________, ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. __________, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto
- ricorrenti
Contro
l’_______, __________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, via __________, n. ___
- resistente
Nonché
___________________, nella qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione delle Provincia di __________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in __________, via __________, n. ___
- resistente
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Con riferimento alla cartella di pagamento n. __________, emessa nei confronti del Sig. __________ dalla __________, nella qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione delle Provincia di __________, pervenuta in data __________, ed intimante il pagamento della somma complessiva di € __________, in ragione di un presunto credito che __________ asserisce essere dovuto dal Sig. __________, i Sigg.ri __________, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. __________, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, dichiarano di proporre, così come a tutti gli effetti propongono, formale opposizione avverso la cartella di pagamento n. __________ per i seguenti
Motivi
A) Nullità della notifica per violazione dell’art. 65 del d.p.r. 29.09.1973 n.600.
In ordine al primo motivo d’impugnativa, occorre sottolineare come l’atto impugnato, ovvero la cartella esattoriale n. __________, risulta affetto da una duplice nullità derivante sia dalla impropria intestazione della cartella, sia avuto riguardo alle modalità di notifica della stessa.
Ed invero la cartella esattoriale intestata e notificata presso il domicilio del Sig. __________, pur essendo quest’ultimo deceduto in data __________, risulta affetta da nullità, posto che non sono state espletate quelle formalità prescritte per la notifica degli atti nell’ultimo domicilio del de cujus, ovvero la notifica di un nuovo atto intestato agli eredi, e ciò in palese violazione dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 600/73.
Il terzo comma di tale articolo consente, infatti, di poter notificare agli eredi quegli atti ancora intestati al contribuente deceduto, a condizione che la notifica venga effettuata a questi ultimi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cujus
Nel caso in esame appare pertanto evidente come tutto ciò non sia avvenuto, si da ritenere nullo l’atto, sotto tale profilo, per un vizio insanabile della notifica dello stesso (cfr. in tal senso Commis. Trib. Centr. 21.02.1992 n.149).
Peraltro, poiché non è dato di sapere quali annotazioni siano state apposte da colui che ha provveduto alla notifica della cartella, in ordine alla qualificazione di chi ha ricevuto la cartella oggi impugnata, possiamo allo stato solo rilevare, in conformità di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la cartella potrebbe essere ritenuta altresì nulla stante l’evidente discordanza tra l’intestazione della stessa ed una notifica avvenuta in spregio alla normativa sopra richiamata (cfr. per tutte Comm. Trib. Centr., Sez. VIII, n. 963 del 07.04.1994).
Ed infatti, non v’è dubbio che colui che ha provveduto alla notifica avrebbe dovuto riferire all’ufficio competente dell’intervenuto decesso del contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire la certezza dell’intervenuto decesso, onde poter, come già evidenziato, provvedere alla notifica dell’originaria cartella esattoriale secondo le modalità prescritte per la notifica degli atti nell’ultimo domicilio del de cujus, ovvero alla notifica di un nuovo atto intestato agli eredi.
D’altra parte appare quantomai singolare che l’ente previdenziale non fosse a conoscenza dell’intervenuto decesso del sig. __________, posto che non solo sono state indebitamente trattenute le somme relative ai ratei di pensione già maturati dal __________, ma anche che è stata riconosciuta come dovuta la pensione di reversibilità alla Signora __________, alla quale sono stati trattenuti, anche in questo caso, i ratei di pensione maturati dalla data della domanda alla sua effettiva liquidazione.
Risulta quindi di tutta evidenza la conoscenza da parte del __________ del decesso del sig. __________, che avrebbe pertanto dovuto comportare la redazione dei ruoli e della successiva cartella in modo tale, anche per i motivi che verranno esposti, da consentire la verifica effettiva delle eventuali partite debitorie eventualmente dovute dagli eredi del sig. __________ .
B) Nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione dell’art.25 d.p.r. 29.09.1973 n.602.
Pur ritenendo quanto esposto al capo A) sufficiente a determinare l’annullamento dell’atto impugnato per le palesi violazioni riscontrate, riteniamo opportuno evidenziare che il medesimo atto risulta essere, comunque, affetto da nullità, quand’anche se ne volesse ritenere validamente perfezionata la notifica.
L’art. 25 del d.p.r. 29.09.1973 n.602 statuisce, infatti, che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.
Nella odierna fattispecie, la consegna dei ruoli è avvenuta in data __________, il che avrebbe comportato la necessità per il concessionario di provvedere alla notifica entro il termine di cui all’art. 25, ovvero entro e non oltre il __________.
Appare evidente, quindi, che essendo stata notificata la cartella il __________, il termine fissato dalla norma in esame sia stato ampiamente superato sì da poter ritenere, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, annullabile il provvedimento impugnato.
C) Intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell’art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Avuto riguardo a tale capo di impugnativa in esame occorre rilevare come il credito portato dalla cartella esattoriale risulti essersi inesorabilmente prescritto, stante l’espressa previsione normativa di cui all’art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 che ha, come è noto, ridotto il termine di decorrenza della prescrizione da dieci a cinque anni.
Sicché, appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive, in taluni casi afferenti a periodi risalenti ad oltre un quindicennio, le stesse non possono che essersi oramai irrimediabilmente prescritte, si da ritenere, anche sotto tale profilo, nulla la cartella di pagamento, non essendo dovute le somme colà richieste.
Anche in questo caso appare quantomai singolare che l’ente previdenziale proceda al recupero di somme prescritte stante l’espressa previsione normativa che, nel ridurre i termini prescrizionali, ha precluso anche la ricevibilità di contributi che si siano prescritti.
D) In ordine all’intrasmissibilità delle sanzioni civili e/o delle somme aggiuntive agli eredi del de cujus.
In ultimo, deve essere altresì evidenziato che qualora si ritenesse comunque pienamente valido ed efficace il provvedimento oggi impugnato, lo stesso dovrebbe, comunque, essere censurato, atteso che viene richiesto anche il pagamento di quelle sanzioni che in ogni caso non possono mai essere attribuite e quindi richieste agli eredi del contribuente.
Le sanzioni, infatti, costituiscono, com’è noto, una pena accessoria all’obbligo principale, sicché il destinatario della sanzione non può che essere il contribuente che ha commesso la violazione.
Una diversa interpretazione non può essere condivisa, atteso che la sanzione era stata introdotta originariamente dal Legislatore con norma penale il che, per i principi generali di diritto, ne comportava l’intrasmissibilità agli eredi, ai quali non poteva certo essere richiesto di rispondere dei reati o dei delitti commessi dal contribuente.
Intervenuta la depenalizzazione dei reati connessi alla fattispecie, la sanzione amministrativa, correlata alla violazione, è stata disciplinata dall’art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689, il quale ha espressamente statuito che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, atteso che il principio enunciato era stato già fatto proprio dal costante indirizzo giurisprudenziale sul punto, che è stato ulteriormente confermato anche dalla previsione di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, con il quale sono state ritenute altresì intrasmissibili agli eredi le sanzioni derivanti dal mancato pagamento delle imposte e tasse in genere.
E) In ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella ed alla normativa applicabile
Avuto riguardo ai rilievi già formulati nel merito delle somme richieste a titolo di omessa contribuzione previdenziale, giova rilevare come appaia evidente che l’intervenuta prescrizione del credito azionato determini, in ogni caso, la necessità di operare una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute a tale titolo e che, per i motivi esposti al capo D), non sarebbero comunque dovute.
Dall’esame della cartella di pagamento è possibile evincere l’entità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare le somme dovute a titolo di sanzioni.
Pur in mancanza di alcun riferimento, è possibile rilevare come siano state richieste in taluni casi somme aggiuntive in misura pari al 200 % della presunta omissione contributiva riscontrata dall’Istituto, in altri nella misura del 100 %, mentre in altri ancora non é possibile nemmeno poter supporre il parametro di riferimento.
Tali circostanze inducono a ritenere che l’ente previdenziale abbia determinato l’entità delle sanzioni, assertivamente dovute, sulla base di una normativa di volta in volta diversa e senza che sia comunque possibile, per gli odierni ricorrenti, verificare l’esattezza di quanto preteso dal __________ a titolo di somme aggiuntive.
In ogni caso è bene ricordare come la normativa in esame sia stata oltretutto profondamente modificata dalla entrata in vigore della Legge 23.12.2000, n. 388, c.d. Finanziaria 2001, che ha nuovamente mutato l’originario apparato sanzionatorio, mitigando ulteriormente il precedente regime normativo disciplinato dalla Legge n.662 del 1996.
Sicché, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, la cartella di pagamento risulta essere annullabile, posto che anche le somme richieste a titolo di somme aggiuntive non sono dovute, sia perché il credito è prescritto, sia perché sono intrasmissibili agli eredi, sia perché sono erronee nel loro ammontare.
Alla luce dei motivi di impugnativa sin qui richiamati riteniamo che possano e debbano sussistere le condizioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. __________ e ciò anche in ragione dell’entità degli importi azionati che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio ai ricorrenti.
Tutto ciò premesso e considerato, i Sigg.ri __________, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. __________, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,
Ricorrono
all’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di __________ I grado affinché fissata l’udienza di discussione ex art. 415 II comma cod. proc. civ., voglia, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti
Conclusioni
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via istruttoria si richiede la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. __________ stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ai ricorrenti da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l’espressa previsione normativa di cui all’art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995;
- nel merito, si chiede l’annullamento della cartella di pagamento n. __________ essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito azionato oltre che l’intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l’espressa previsione normativa di cui all’art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689;
- nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si depositano: 1) Copia cartella di pagamento n. __________; 2) Copia denuncia di successione. Con riserva di esibire gli originali.
_____, lì ______
Avv. ______________
Procura Speciale
Deleghiamo a rappresentaci e difenderci nel presente ricorso ed in ogni fase e grado del presente procedimento, l’Avv. __________, conferendogli tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di conciliare, transigere, rinunziare, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché quello di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo Studio in ______, via ________ n. ____.
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Per autentica Avv. ______________


