Conlusioni mancata iscrizione a ruolo procedimento merito
Tribunale Ordinario di______
Sez. Civile - Dott.______
Memoria Conclusionale
Per
Il _________ e la _________, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore _________ (Avv. _________)
- attori
Contro
I Sigg.ri _________ (Avv. _________)
- convenuti
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Nel contestare ed impugnare tutto quanto eccepito e dedotto dalla controparte nella propria memoria di costituzione, con la presente memoria si ribadisce il contenuto di quanto già ampiamente esposto, dedotto ed argomentato nell’atto introduttivo, anche con riferimento alla documentazione prodotta, ove è stata evidenziata l’assoluta ed inconfutabile legittimità e fondatezza delle doglianze e delle richieste avanzate dagli odierni attori.
Di tutta evidenza è la palese genericità ed infondatezza delle avverse eccezioni che sembrano non tener debito conto né delle inequivocabili risultanze istruttorie, già emerse nella fase cautelare, pervenute a risultati ben più complessi di quanto semplicisticamente e pretestuosamente rappresentato dalla controparte, né delle determinazioni già assunte dai giudici, nelle varie fasi del contenzioso in essere tra le parti, in ordine ad eccezioni che oggi, ancora una volta, sono capziosamente riproposte dai convenuti.
Pertanto, si ripropongono in questa sede tutti i motivi e le argomentazioni riportate da questa difesa nel libello introduttivo, insistendo per il loro accoglimento e rinviando l’Ill.mo Giudice adito, onde evitare inutili e tediose ripetizioni, alla lettura degli stessi che in questa sede devono intendersi richiamati per relationem nel loro integrale contenuto, avuto riguardo anche al tenore ed alla portata dei provvedimenti giudiziali adottati in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ex art. 700 c.p.c., cui controparte non ha, a tutt’oggi, ritenuto di dover dare esecuzione tanto da costringere gli odierni attori a proporre ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c..
Ciò posto, riteniamo opportuno in questa sede soffermarci sul contenuto dell’eccezione di rito e di merito sollevate nell’avversa memoria di costituzione sulle quali il Giudicante ha ritenuto, all’udienza del _________, di dover rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
1. In ordine all’eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito
Deduce la controparte “..l’incompetenza per materia del Giudice Adito, dovendosi il presente giudizio incardinare dinanzi al Giudice di Pace di _________, ai sensi dell’art. 7 c.p.c. che al terzo comma, n. 3, recita: E’ competente qualunque ne sia il valore ... per le cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori d’immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita”.
Tale eccezione è infondata poiché priva di alcun pregio giuridico alla stregua delle seguenti considerazioni in diritto.
L’individuazione del giudice competente per la trattazione e definizione della presente controversia deve avvenire alla stregua dei criteri indicati dall’art. 40, 6 comma, c.p.c. il quale, al secondo comma, testualmente dispone che “se una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa per motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al Tribunale affinché siano decise nello stesso processo” (sul punto cfr., in dottrina, Bucci, Crescenzi, Malpica, in “Manuale Pratico della Riforma del Processo Civile”, Padova, 1995, 34, ove si rileva che la modifica dell’art. 40 c.p.c. “sancisce la prevalenza della competenza del Pretore e del Tribunale e la possibilità di una attrazione delle cause connesse ... in favore di questi ultimi organi, senza alcun limite, anche se una delle controversie appartiene alla competenza esclusiva del Giudice di Pace”).
Nel caso di specie, poiché tra il presente giudizio e quello incardinato ex art. 700 c.p.c. dinanzi all’intestato Ufficio vi è connessione ex art. 31 c.p.c., essendo la domanda risarcitoria accessoria e consequenziale a quella principale volta ad ottenere l’accertamento delle immissioni sonore e delle altre circostanze causa dei danni per il cui risarcimento si agisce, il Tribunale di _________, già investito del giudizio cautelare, potrà legittimamente assumere la cognizione della presente controversia.
Sulla competenza ratione materiae et valoris del Tribunale di _________, contestata dall’avversa difesa anche in sede cautelare, si è del resto già pronunciato il Giudice, Dott. _________, investito di quella controversia, il quale - nel primo provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva del _________ di Via _________ originariamente convenuto dagli odierni attori – ha ritenuto la competenza del Tribunale di _________ sul presupposto che “..la competenza sui provvedimenti cautelari ante causam spetta ex art. 669 ter c.p.c. al giudice competente per il merito e tale deve essere considerato il Tribunale ex art. 40 penultimo comma, c.p.c. dal momento che i ricorrenti, oltre che per la cessazione delle immissioni acustiche, per le quali sarebbe astrattamente ipotizzabile la competenza per materia del giudice di pace, intendono agire nell’instaurando giudizio di merito, anche per il risarcimento danno, quantificato in € 300.000.000, determinando così per effetto della connessione tra le due domande lo spostamento della competenza per entrambe – ai sensi del citato articolo – in quella del giudice competente per valore” (cfr. doc. n. 4).
Parimenti, il Giudice, Dott. _________, chiamato a pronunciarsi sul secondo ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato nei confronti degli odierni convenuti, sciogliendo la riserva assunta sulla medesima eccezione di incompetenza sollevata dalla stessa difesa, riteneva la propria competenza “essendo l’indagine sulle immissioni sonore connesse all’accertamento della pericolosità dei cassoni di amianto alla salute dei ricorrenti e pertanto entrambi rientranti per connessione nella competenza del Tribunale” (cfr. doc. n. 5).
Alla luce della richiamata normativa e delle inequivocabili determinazioni già assunte dai Giudici di questo stesso Ufficio, appare indubbia ed incontestabile la competenza del Tribunale adito, in primo luogo per materia, non rientrando nella previsione di cui all’art. 7, 3 comma c.p.c, le domande spiegate dagli odierni attori, nelle conclusioni del libello introduttivo, sub a) (accertamento dell’ulteriore profilo di danno derivante dalle dispersione delle particelle d’amianto derivante dai fatiscenti cassoni in eternit), sub c) (accertamento che il locale condominiale ove sono situati i cassoni in amianto non è a norma di legge e che i medesimi cassoni risultano danneggiati per carenza di manutenzione vetustà), sub d) (in relazione a quanto richiesto sub a) ed infine sub e) (condanna all’esecuzione delle opere atte all’eliminazione del pregiudizio ed all’adeguamento dei locali alle norme di legge).
Non v’è dubbio, inoltre, che il Tribunale adito sia competente ratione valoris in relazione alla domanda spiegata dagli odierni attori sub f) e cioè alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti e quantificati forfettariamente in € 300.000.000.
E di tutta evidenza, infatti, che il superamento dei limiti di valore, cui è circoscritta la competenza del Giudice di Pace, previsto dall’art. 7, 3 comma, c.p.c., può valere solo per le domande attratte alla competenza esclusiva dello stesso giudice e non anche per le domande che siano connesse a quelle per profili di accessorietà o consequenzialità per le quali rimangono fermi, i principi generali sulla competenza per materia e valore.
2. In ordine all’eccezioni di merito della controparte
Deduce la controparte che il provvedimento reso dal Tribunale in sede di reclamo dalla stessa presentato avverso la misura cautelare disposta ex art. 700 c.p.c., non sarebbe eseguibile “dai condomini in contesa, in quanto comporta l’intervento su parti comuni (la cabina idrica) che necessita del consenso dell’unanimità dei condomini, attesa anche la necessità di rimuovere momentaneamente tutti i cassoni idrici per procedere all’insonorizzazione”.
Sul punto giova rilevare la singolarità delle tesi sostenute da controparte atteso che le medesime questioni venivano sollevate, dallo stesso legale al fine di paralizzare la domanda della famiglia Pascucci, al momento della costituzione del _________ di via _________ ove lo stesso evidenziava che il problema sollevato atteneva solo ai condomini proprietari delle autoclavi e dei cassoni in amianto.
Le avverse argomentazioni non valgono quindi in alcun modo ad esimere i convenuti per l’assoluta inerzia e renitenza manifestate in ordine ad un provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria cui le controparti non hanno inteso dare alcun principio di esecuzione.
Tanto ciò è vero che gli odierni attori si sono visti costretti ad incardinare un ulteriore giudizio volto ad ottenere la determinazione giudiziale delle modalità di attuazione della misura cautelare.
Il Tribunale di _________, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 669 duodecies c.p.c., e ritenendo eseguibile il provvedimento adottato in sede cautelare, ha stabilito le modalità di esecuzione dello stesso affidando all’ufficiale giudiziario territorialmente competente l’esecuzione delle opere secondo le indicazioni e le istruzioni impartite dal Consulente tecnico d’Ufficio nominato nel giudizio cautelare (cfr. doc. n. 6).
Infine, giova ulteriormente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i fatti dedotti a fondamento della domanda cautelare e delle domande proposte anche in questa sede, sono stati ritenuti talmente rilevanti tanto che i convenuti sono stati sanzionati anche in sede penale con l’adozione in loro danno del decreto penale di condanna reso in data _________ (cfr. doc. n. 7) anche in ragione della perdurante inerzia e della persistenza del danno patito dalla famiglia _________.
Le ulteriori eccezioni ex adverso formulate appaiono prive di alcun pregio posto che risultano essere superate proprio dagli accertamenti peritali sin qui esperiti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti già richiamati.
Pretestuosi e non veritieri appaiono infine gli apprezzamenti rivolti agli attori i quali hanno da tempo provveduto a sostituire gli impianti di loro pertinenza.
Infine deve essere sottolineato che nessuna seria o credibile proposta o volontà conciliativa è stata mai espressa da controparte, la quale si è sempre sottratta ad ogni soluzione che potesse limitare, almeno in parte, il disagio patito dagli attori, i quali, a loro volta, hanno addirittura cercato soluzioni alternative, a quelle giudiziali facendo ricorso all’ausilio dei mass media, denunciando le proprie vicende nella trasmissione televisiva _________.
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Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e dedotto s’insiste nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni, alle quali integralmente ci si riporta, chiedendo che l’Ill.mo Giudice adito voglia disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire l’espletamento della necessaria fase istruttoria volta, principalmente, ad accertare l’effettività e l’entità dei danni subiti dagli odierni attori.
_________, lì _________
Avv. _________


