Costituzione appello Liquidazione Coatta
Corte di Appello di ______
Sezione Lavoro - Dott. ______
Memoria di costituzione
Per
La ________, in Liquidazione Coatta Amministrativa in persona dei suoi commissari liquidatori Sig. ________, Sig. ________, rappresentata e difesa dall’Avv. _________ ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in ______, Via ______ n. _____, giusta procura speciale posta in calce alla presente memoria,
-appellata resistente
Contro
Sig. ________
(Avv. ________ )
- appellante ricorrente
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Con ricorso in appello, notificato il ________, unitamente al pedissequo decreto di comparizione, il Sig. ________ ha convenuto in giudizio la ________ al fine di ottenere la riforma e/o l’annullamento della Sentenza n. ________ , resa all’esito del giudizio di primo grado, con la quale è stato così statuito:
“_____________ ”
L’odierno appellante nel ritenere ingiusta e lesiva dei propri diritti, tale sentenza ha proposto l’odierno ricorso in appello chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“_____________ ”
Si costituisce con la presente memoria, la ________ in Liquidazione Coatta Amministrativa impugnando e contestando quanto ex adverso esposto e dedotto, in forza delle seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.
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1) In ordine all’improcedibilità della domanda
L’accertamento delle domande svolte dall’odierno ricorrente in appello risulta essere precluso in ragione della previsione di cui al II comma dell’art 90 del Decreto Legislativo n. 385 dell’1.09.1993, che rende improcedibile la domanda proposta nei confronti dell’imprese assoggettate alla procedura concorsuale della Liquidazione Coatta Amministrativa, oltre che in virtù della previsione di cui all’art. 83 del medesimo decreto nella parte in cui viene determinato, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, quale Tribunale competente quello ove ha sede la Banca posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Appare evidente, quindi, come l’odierna resistente non possa essere il legittimato passivo del giudizio di appello, così come peraltro già ben evidenziato dal giudice di prima cure, posto che la ________ è, come noto, assoggettata a tale procedura concorsuale con Decreto del Ministero del Tesoro n. ________ del ________.
La previsione normativa richiamata appare essere talmente chiara ed univoca da non consentire la proseguibilità del giudizio atteso che le domande proposte, per espressa previsione legislativa, debbono essere spiegate, presso il Tribunale competente mediante la procedura di verifica dei crediti, non vertendosi di causa attinente a profili di impugnativa di licenziamento gli unici che, come vedremo, rimangono nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Deve essere, infatti, rilevato che, anche in questa sede e contrariamente a quanto sostenuto da controparte, è proprio nel procedimento di verifica dei crediti che vengono accertati i presupposti degli stessi, quand’anche il credito abbia natura retributiva ovvero sia riconducibile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Tanto ciò è vero che, l’orientamento costante e prevalente della giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha ritenuto che “…le domande relative a crediti di lavoro sono improponibili davanti al giudice del lavoro fino a quando i crediti non siano stati fatti valere nella fase di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e ciò vale anche con riguardo alle altre statuizioni inerenti l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e conseguentemente l’impugnazione del licenziamento se accompagnate da richieste di pagamento di somme.” (cfr. Tribunale Milano, 26.02.1999, in Mass., 1999; in senso conforme Tribunale Milano, 31.03.1999, in Lav. nella Giur., 1999, 681).
La Suprema Corte, peraltro, ha confermato tali principi evidenziando come la domanda proposta in danno di una società posta in liquidazione coatta sia improcedibile ed improseguibile atteso che le domande dirette al riconoscimento di crediti di lavoro debbono essere insinuate allo stato passivo, ferma restando la possibilità di eventuali opposizioni od impugnazioni innanzi al tribunale fallimentare, in caso di rigetto delle stesse in sede di verifica (Cass. Civ., sez. lav., 27 luglio 1999, n. 8136, in Dir. Fall. 2000, II, 287).
Tali recentissime pronunzie confermano quell’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità che in riferimento al combinato disposto degli artt.52 e 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ha sempre ritenuto come, ai fini del riconoscimento dei crediti di lavoro, a qualunque titolo dovuti, fosse necessario ricorrere al procedimento di verifica dei crediti mediante insinuazione degli stessi allo stato passivo della procedura concorsuale (cfr. in tal senso Cass., 29.10.1990, n. 10454, in Il Fallimento, 1991, 588; Cass., 05.12.1990, n. 11683, in Dir. prat. lav. 1991, 966; Cass. 14.10.1988, n. 5602, in Il Fallimento, 1989, 273).
Di conseguenza il lavoratore potrà agire in sede di cognizione ordinaria solo nel caso in cui quest’ultimo intenda accertare la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero intenda accertare la illegittimità del licenziamento intimato anteriormente all’apertura della procedura concorsuale o di quello comminato dagli organi della procedura.
In entrambi i casi, risulterebbe, comunque, preclusa la domanda accessoria diretta ad ottenere, il riconoscimento di quelle eventuali somme conseguenti l’accoglimento della domanda principale atteso che, proprio in forza della richiamata giurisprudenza, per esse la competenza resta attribuita agli organi della procedura concorsuale ed al Tribunale fallimentare, in ragione della competenza funzionale di quest’ultimo, per le eventuali impugnazioni od opposizioni.
La competenza del Giudice del Lavoro risulta, pertanto, limitata e quindi circoscritta al solo accertamento della legittimità di quei licenziamenti che siano stati intimati anteriormente o nel corso della procedura concorsuale.
In un tale ambito, non può, condividersi quanto viene sostenuto da controparte, sia avuto riguardo ai rilievi da questi formulati, quali motivi di appello, sia avuto riguardo alla giurisprudenza che viene richiamata nell’avverso ricorso, posto che quest’ultima attiene esclusivamente ai profili connessi all’accertamento dell’illegittimità dei licenziamenti.
In altri termini l’improcedibilità e l’improseguibilità dell’avversa domanda, eccepita nel giudizio di primo grado, ed acclarata dal Giudicante con la sentenza oggi impugnata, non può che essere ulteriormente confermata anche nell’attuale fase di appello posto che i motivi di impugnativa non sembrano essere idonei a determinare una riforma della sentenza di primo grado che appare, per quanto sin qui esposto, priva di censure.
Occorre infine sottolineare, a maggior conforto di quanto sostenuto, che l’accertamento del passivo, ad opera degli organi della procedura, avviene esclusivamente in via amministrativa senza che si possa, quindi, ricorrere in via ordinaria all’accertamento del credito, posto che l’attribuzione esclusiva, che il legislatore ha conferito agli organi della procedura, costituisce un ipotesi di improponibilità oggettiva della domanda, temporalmente limitata alla durata della speciale procedura amministrativa di accertamento dei crediti (cfr. in tal senso Cass. Civ., 18 aprile 1988, n. 3034, in Dir. Fall., 1988, II, 608; Cass. Civ., 18 marzo 1988, n. 2484, in Fallimento, 1988, 576; Cass. Civ. 18 marzo 1988, n. 2483, in Fallimento, 1988, 575).
Appare evidente dunque, come l’improcedibilità della domanda già rilevata ed accertata, nel giudizio di primo grado, non possa non essere ribadita anche in questa sede, atteso che risulta essere pacifica ed incontestabile, per quanto sin qui esposto e dedotto, la preclusione di una azione ordinaria di cognizione, diretta ad accertare l’esistenza di un credito in costanza di una procedura concorsuale quale risulta essere la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, alla quale è stata assoggettata la ________ .
2) In ordine ai motivi di merito dell’Appello
Pur ritenendo quanto sin qui esposto già di per sé idoneo a determinare il rigetto dell’avverso ricorso in appello, occorre anche in questa sede evidenziare come anche i motivi di merito addotti dal ricorrente siano in realtà privi di alcun effettivo fondamento.
Ed invero, come è esposto nelle memorie difensive del giudizio di primo grado la domanda svolta dal ________ sembra già parzialmente assorbita dalla domanda d’insinuazione dallo stesso proposta nello stato passivo della procedura, sicché l’unico rilievo che in punto di merito viene da questi reiterato nell’odierno gravame appare essere quello relativo ad un presunto demansionamento subito dal medesimo ________ in violazione della previsione di cui all’art. 2103 cod. civ. ed alla presunta e consequenziale lesione del proprio diritto in ragione di una, testuale, “…affiliazione o attività sindacale” che avrebbe arrecato al ricorrente un pregiudizio tutelabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Circoscritta, quindi, in un tale ambito l’impugnativa proposta dal ________, per lo meno nei confronti della ________ in Liquidazione Coatta Amministrativa giova anche in questa sede rilevare come le avverse doglianze non possano trovare alcun accoglimento.
Deve essere sottolineato, infatti, che la domanda diretta ad accertare l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’asserito demansionamento quantificati in € ________, resta assorbita alla competenza funzionale degli organi della procedura concorsuale senza che ciò debba comportare alcuna limitazione della tutela delle situazioni soggettive che si assumono lese.
Ed infatti proprio nel caso in cui gli organi della procedura, non riconoscano il diritto di credito del quale si richiede l’ammissione è possibile ricorrere ai tipici rimedi processuali dell’impugnazione o all’opposizione allo stato passivo, il che non esclude l’accertamento del proprio che ciò possa essere inteso come una lesione del diritto che si intende tutelare.
D’altra parte nel caso di specie occorre sottolineare come la previsione dell’art. 95 del c.c.n.l. consenta, nell’ambito della così detta mobilità interna, ed al fine di agevolare lo sviluppo delle conoscenze professionali già acquisite, di adibire il personale a mansioni equivalenti a quelle svolte senza, ovviamente, alcuna riduzione della retribuzione spettante.
In ogni caso appare evidente che quand’anche si ritenesse che al ________ fossero state attribuite mansioni inferiori alla qualifica professionale spettantegli la domanda di controparte dovrebbe essere diretta solo nei confronti del ________, posto che il rapporto di lavoro persiste solo nei confronti di tale società.
Quanto sopra ritenuto e considerato la ________ in Liquidazione Coatta Amministrativa come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata rassegna allo stato e con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, le seguenti
Conclusioni
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di ________, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare le domande svolte improcedibili ed improponibili stante l’espressa previsione dell’art. 90 II comma, e dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 385 dell’1.09.1993, nonché inammissibili e comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si offre in produzione: 1) Fascicolo di primo grado con separato indice.
____________, lì __________
Avv. ______________


